Camila Giorgi: il Tribunale Federale annulla la squalifica

Ribaltone della Corte Federale di Appello FIT che annulla la squalifica a Camila Giorgi per difetto di giurisdizione della sentenza di primo grado. Pare evidente che la ragione sia il mancato tesseramento della marchigiana all'epoca dei fatti. A questo punto la Giorgi sarebbe convocabile per la sfida di Fed Cup tra Italia e Taipei Cinese.

ANNULLATA LA SQUALIFICATA – Ribaltata la sentenza di primo grado che aveva comminato a Camila Giorgi la squalifica di nove mesi. La vicenda riguardante la pesante sanzione è stata ampiamente dibattuta nei mesi scorsi, ed è riassumibile in poche righe: lo scorso anno, Camila ha rifiutato la convocazione al match di Fed Cup contro la Spagna, scatenando una serie di conseguenze a catena: rottura degli accordi in essere con la FIT, procedimenti sportivi e cause in sede civile. In ambito sportivo, un paio di mesi fa il Tribunale Federale aveva “stangato” Camila con nove mesi di squalifica e 30.000 euro di multa. Usiamo le virgolette perché, come avevamo spiegato, la sentenza non aveva alcuna influenza nella carriera dell’azzurra, salvo le convocazioni in Fed Cup e l’eventuale wild card agli Internazionali BNL d’Italia (la cui distribuzione non è dettata da regolamenti precisi, ma solo da un generico “buon rapporto” con la FIT). Nonostante la scarsa influenza della decisione nella carriera di Camila, l’avvocato Fabio Azzolini ha ugualmente proposto ricorso presso la Corte Federale di Appello, presieduta da Alfredo Biagini (presidente del Collegio anche in questo caso, coadiuvato da Enrico Salone e Luigi Supino), evidentemente convinto di avere una carta vincente in mano: il fatto che la Giorgi non fosse tesserata all’epoca dei fatti. L’italoargentina, pensate un po’, non possiede la tessera addirittura dal 2011.

Camila Giorgi, nata il 30 dicembre 1991
Camila Giorgi, nata il 30 dicembre 1991

RITORNO IN FED CUP PER CAMILA? – Se il Collegio di Garanzia non dovesse presentare ulteriori ribaltoni, e la sentenza di secondo grado diventare operativa, si creerebbe un precedente molto, molto scivoloso. Un qualsiasi atleta potrebbe essere convocato per rappresentare le rispettive nazionali, pur senza avere nessun vincolo giuridico-sportivo con la federazione di riferimento. L’atleta in questione, dunque, avrebbe un notevole vantaggio rispetto a quelli tesserati: se chi è in possesso della tessera deve essere sottoposto ai regolamenti sul rispetto della maglia azzurra (con eventuali conseguenze, anche economiche), chi non ce l’ha può fare quello che vuole, mettendo in atto una modalità che non piace per nulla al presidente Angelo Binaghi, che ai tempi del caso Bolelli (2008) disse che la maglia azzurra non è una giostra da cui si può salire e scendere a proprio piacimento. Il principio è corretto, ma la sentenza di oggi sembra legittimare, o almeno sdoganare, un comportamento di questo tipo. La vicenda andrà seguita con estremo interesse perché potrebbe avere conseguenze importanti, anche al di là del caso specifico. In attesa del ricorso e del pronunciamento CONI, tuttavia, c’è una sola conseguenza immediata, addirittura sorprendente: in vista della sfida di Barletta contro Taipei Cinese, Tathiana Garbin sarebbe perfettamente legittimata a convocare la Giorgi. E la Giorgi, secondo la sentenza, sarebbe legittimata a dire “sì” o “no” senza timore di conseguenze. Non crediamo che succederà perché entrano in ballo altri fattori, di rapporti e di opportunità, più importanti dei regolamenti, ma i fatti sono questi. E nessuno se li aspettava.

(Fonte: Tennisitaliano.it)

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